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Il Consiglio di Stato ha ribadito le condizioni in presenza delle quali è possibile qualificare una determinata attività come servizio pubblico.  Il Consiglio di Stato (cfr. pronuncia 5 aprile 2012, n. 2021) ha chiarito che qualora si verta in materia di attività che divenga obbligatoria per previsione normativa (seppur solo al ricorrere di determinati presupposti di fatto) e che sia disciplinata da fonti di rango primario, ha luogo un’ipotesi di svolgimento di servizio pubblico qualora la predetta attività sia svolta a favore di una collettività indeterminata di beneficiari.  Altro indice individuato dal Supremo Consesso è poi relativo alla circostanza che l’attività miri al perseguimento di un interesse pubblico.  Il Consiglio di Stato ricorda che uno degli elementi distintivi del servizio pubblico locale consiste nel concretarsi in “attività produttiva e di rilievo economico” e come “per identificare giuridicamente un servizio pubblico, non è indispensabile, a livello soggettivo, la natura pubblica del gestore, mentre è necessaria la vigenza di una previsione legislativa che, alternativamente, ne preveda l’istituzione e la relativa disciplina, oppure che ne rimetta l’istituzione e l’organizzazione all’Amministrazione.”Ricorda poi il Consiglio di Stato che  la previsione di un corrispettivo, o comunque di una remunerazione per il gestore del servizio non è un elemento essenziale sul piano della qualificazione giuridica delle attività di servizio pubblico (Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 settembre 2012 n. 4870)

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