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La Corte di Cassazione con la sentenza 22720/2017 interpreta in senso rigoroso le norme sul licenziamento delle
lavoratrici madri:  è nullo il licenziamento della lavoratrice madre durante la gravidanza e fino alla fine del primo anno
di vita del bambino, se la chiusura addotta come motivo del recesso riguarda solo il reparto cui la dipendente è adibita e non
la chiusura dell’intera azienda.  Vi è nullità assoluta anche quando il licenziamento venga intimato durante la
gravidanza con efficacia differita alla fine del periodo in cui vige la tutela.
La controversia riguardava il licenziamento di una lavoratrice durante il periodo di gravidanza, all’esito di una procedura di licenziamento collettivo, avviata per chiusura dell’intero reparto - dotato di autonomia funzionale - cui era adibita la stessa dipendente.
La Cassazione evidenzia l’illegittimità della sce lta aziendale, ricordando che il testo unico per la tutela della maternità sancisce,
all’articolo 54, il divieto assoluto di licenziamento delle lavoratrici dal periodo di inizio della gravidanza fino al compimento di
un anno di età del figlio. Fanno eccezione al divieto solo alcuni casi tassativamente elencati, tra i quali la cessazione
dell’attività dell’intera azienda.

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