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Nel caso di eccesso di velocità accertato con autovelox la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito il principio per cui, in materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiuto mediante apparecchiature di controllo, l'indicazione nel relativo verbale notificato di una delle ragioni, tra quelle indicate dall'art. 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada, che rendono ammissibile la contestazione differita dell'infrazione rende legittimi il verbale medesimo e la conseguente irrogazione della sanzione, senza che, in proposito, sussista alcun margine di apprezzamento da parte del giudice di merito, cui è inibito il sindacato sulle scelte organizzative dell'Amministrazione. Nel caso specifico, la ragione indicata dall’art. 384, lettera e) può essere compendiata nel fatto che gli apparecchi di rilevazione permettono la determinazione dell’illecito in tempo successivo oppure dopo che il veicolo oggetto di rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari.  Quanto all’omologazione del tipo di apparecchio che rileva la velocità la Cassazione ribadisce la necessità di omologazione riferita al modello di apparecchiatura di rilevazione automatica e non al singolo esemplare e che né il codice della strada (art. 142, comma 6), né il relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 345) prevedono che il verbale di accertamento dell'infrazione debba contenere, a pena di nullità, l'attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l'uso, giacché, al contrario, l'efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica della velocità dei veicoli perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, senza che possa farsi leva, in senso contrario, su considerazioni di tipo meramente congetturale, connesse all'idoneità della mancanza di revisione o manutenzione periodica dell'attrezzatura a pregiudicarne l'efficacia (Cassazione Civile, sez. II, ordinanza 7 luglio 2011 n. 15042)

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