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La Corte d’Appello afferma che la responsabilità dei condomini per le obbligazioni assunte dal condominio ha natura solidale: ogni singolo condomino è tenuto verso terzi all’adempimento per l’intero della prestazione dovuta, liberando, in tal modo, tutti gli altri condomini condebitori nei cui confronti ha, però, diritto di regresso. Secondo la Corte d’Appello di Roma, dunque, la solidarietà costituisce la regola e non l’eccezione riguardo ai debiti relativi all’amministrazione e alla manutenzione del bene comune.  Tale sentenza si pone in contrasto con la nota sentenza della Corte di Cassazione resa a sezione unite (8 aprile 2008, n. 9148) che aveva sancito il principio della “parziarietà”, ossia della ripartizione tra i singoli condomini delle obbligazioni assunte nell’interesse del condominio in proporzione alle rispettive quote; dunque, il creditore può procedere all'esecuzione individualmente nei confronti dei singoli condomini, secondo la quota di ciascuno. Corte di Appello di Roma, Sezione IV Civile, 23 giugno 2010, n. 2729

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