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Corte di Cassazione, Sez. I Civile, 17 febbraio 2009, n. 3773

Nelle azioni dirette ad ottenere il risarcimento dei danni da inadempimento conseguenti alla violazione dei doveri di condotta imposti agli intermediari l’investitore è tenuto ad allegare l’inadempimento e deve fornire, anche sulla base di presunzioni, la prova del nesso di causalità tra il danno e l’inadempimento mentre l’intermediario deve provare l’avvenuto adempimento delle obbligazioni poste a suo carico e di aver comunque agito con la specifica diligenza richiesta.   L’obbligo di segnalare la non adeguatezza delle operazioni di investimento si applica anche ai servizi di investimento nei quali l’intermediario opera senza alcuna discrezionalità.  L’intermediario è tenuto a comunicare per iscritto al cliente la non adeguatezza delle operazioni di investimento e le ragioni per cui non è opportuno procedere alla loro esecuzione.   L’obbligo dell’intermediario di informare per iscritto l’investitore che le operazioni in strumenti derivati abbiano generato una perdita effettiva o potenziale superiore al 50% del valore dei mezzi costituiti a titolo di provvista e garanzia per l’esecuzione delle operazioni non è assolto dalla comunicazione periodica dell’esito delle operazioni.

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