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 La possibilità di utilizzare la testimonianza scritta è stata introdotta dall’articolo 46, comma 8, della legge 18 giugno 2009, n. 69 ed il Legislatore ha inserito nel nostro codice di procedura civile l’articolo 257 bis, con cui viene ammessa la possibilità di rendere per iscritto una testimonianza, nella ipotesi in cui (sentite le parti e con particolare riguardo all’oggetto della causa) il giudice lo disponga. Risposte scritte su un modello ministeriale (scritto a penna e con grafia leggibile) e autentica della firma al comune, dal segretario comunale, oppure da un cancelliere giudiziario.  L’autentica della firma è gratuita, ed esente da bollo e qualsivoglia diritto. Il tutto con supporto solo cartaceo senza l’ausilio dei modelli telematici. Il testimone avrà l’obbligo di chiarire solo i fatti, astenendosi da opinioni personali, precisando quale sia la fonte della sua conoscenza.  In seguito alla compilazione e autenticazione del modello, il testimone potrà o consegnare direttamente, a mano, il modello al cancelliere del giudice davanti al quale pende il procedimento, per cui viene richiesta la testimonianza oppure inviare lo stesso tramite raccomandata. Nel caso di mancata consegna delle risposte, oppure di ritardo, il testimone rischia una sanzione pecuniaria che va dai 100 ai 1000 euro; scatterà anche il reato di falsa testimonianza, per le risposte false o reticenti, con la pena della reclusione da 2 a 6 anni.  Ministero della Giustizia, Decreto 17 febbraio 2010 Approvazione del modello di testimonianza scritta e delle relative istruzioni per la sua compilazione. Gazzetta Ufficiale 1 marzo 2010, n. 49. 

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