• News

    News

Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 16 novembre 2009, n. 24199

Il diritto del lavoratore illegittimamente licenziato di ottenere, in luogo della reintegrazione nel posto di lavoro, l'indennità sostitutiva (pari a quindici mensilità di retribuzione) prevista dal quinto comma dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori (L. 300/1970) deriva dall'illegittimità del licenziamento e sorge contemporaneamente al diritto alla reintegrazione (Cass. civ., 16 ottobre 1998, n. 10283). Con sentenza n. 81 del 4 marzo 1992, la Corte Costituzionale ha mostrato di condividere quella interpretazione che ravvisa nell'art. 18, quinto comma, della L. 300/1970 una disposizione innovativa che istituisce una obbligazione con facoltà alternativa dal lato del creditore: "Anziché la prestazione dovuta in via principale, cioè la reintegrazione nel posto di lavoro il creditore ha facoltà di pretendere una prestazione diversa di natura pecuniaria, che è dovuta solo in quanto dichiari di preferirla, e il cui adempimento produce, insieme con l'estinzione dell'obbligazione di reintegrare il lavoratore nel posto, la cessazione del rapporto di lavoro per sopravvenuta mancanza dello scopo. Il rapporto non cessa per effetto della dichiarazione di scelta del lavoratore, come si dovrebbe pensare se essa avesse la valenza di dichiarazione di recesso, bensì solo al momento e per effetto del pagamento dell'indennità sostitutiva".  Deve dunque ritenersi che l'obbligo di reintegrazione, facente carico al datore di lavoro, si estingue soltanto con il pagamento della indennità sostitutiva prescelta dal lavoratore illegittimamente licenziato, e non già con la semplice dichiarazione, proveniente da quest'ultimo, di scegliere tale indennità in luogo della reintegrazione.    Ne consegue che, anche nel caso in cui già con la domanda giudiziale il lavoratore abbia chiesto il pagamento dell'indennità sostitutiva, il risarcimento del danno, il cui diritto è dalla legge fatto salvo anche nel caso di opzione per l'indennità sostitutiva della reintegrazione, va commisurato alle retribuzioni che sarebbero maturate fino al giorno del pagamento dell'indennità sostitutiva. (così anche Cass. civ., sez. lav., 5 agosto 2000, n. 10326; di recente, Cass. civ., sez. lav., 17 febbraio 2009, n. 3775).

Studio Legale De Facendis P.I. 06002141007 - Privacy & Cookie Policy - Realizzazione Geniomela.it

Torna Su
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok