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Corte di cassazione - Sezione I - Sentenza 14 luglio 2010 n. 16556

La Corte di Cassazione ha ritenuto che l'assegno bancario sia pagabile anche se non è indicato il beneficiario.   Il giudice di legittimità ha precisato che sulla base di quanto previsto dall'articolo 1992, comma 1, del codice civile il possessore di un titolo di credito ha diritto alla prestazione in essa indicata con la semplice presentazione del titolo purché sia legittimato; dunque il possessore di un assegno bancario in cui non figuri l'indicazione del prenditore ha diritto al pagamento dello stesso in base alla semplice presentazione del titolo.

 

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