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La Corte di Cassazione ha evidenziato che affinché possa essere esclusa la vessatorietà della clausola che deroga al c.d. foro del consumatore è necessario che la singola clausola sia stata oggetto di specifica trattativa che deve avere i requisiti della individualità, serietà ed effettività. La trattativa, infatti, deve avere avuto ad oggetto tutte le clausole costituenti il contenuto dell'accordo contrattuale, prese in considerazione sia singolarmente che nel significato assumente nell'ambito del complessivo tenore del contratto.  In particolare la Suprema Corte precisa quindi che, qualora un contratto sia stato solo parzialmente oggetto di trattativa tra consumatore e professionista, l'esclusione dell'applicazione della disciplina di protezione del consumatore, prevista dagli artt. 33 e ss. cod. cons., è consentita con esclusivo riferimento a quelle clausole che abbiano costituito singolarmente oggetto di una specifica trattativa, seria ed effettiva, laddove invece la restante parte del contratto, che non sia stata negoziata, rimane assoggettata alla disciplina di tutela del consumatore.   Come già affermato in passato dalla giurisprudenza (cfr. Cass. civ., Sez. III, 20 marzo 2010 n. 6802 e 26 settembre 2008, n. 24262), inoltre, la Cassazione ribadisce che non debba essere il consumatore stesso a provare l’assenza della trattativa, spettando invece al professionista fornire in giudizio la prova che la clausola contrattuale che deroghi al disposto dell’art. 33, lett. u), cod. cons. sia stata oggetto di trattativa individuale nei termini sopra esposti. Corte di Cassazione, Sezione terza civile, Ordinanza 20 agosto 2010, n. 18785

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