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Il datore di lavoro che obbliga i propri dipendenti ad accettare una retribuzione più bassa rispetto ai minimi retributivi dietro minaccia, anche indiretta, del licenziamento, risponde di estorsione.  Per la sussistenza del delitto di estorsione, ai sensi dell'art. 629 c.p., la minaccia può essere palese o meno, larvata o esplicita, determinata o indiretta, non occorrendo necessariamente che sia esplicita e manifesta, essendo sufficiente che al soggetto passivo rimanga l'alternativa tra l'accettazione delle richieste dell'agente o subire il male minacciato. Non si richiede che la volontà della vittima sia completamente esclusa, ma che la possibilità di autodeterminazione sia condizionata in maniera più o meno grave dal timore di subire il pregiudizio prospettato.  Secondo i giudici di legittimità "l'evento ingiusto va rappresentato nell'interruzione del rapporto di lavoro essendo indifferente la causa del licenziamento o delle dimissioni essendo queste ultime un fatto solo apparentemente volontario ma, in effetti, sempre imposto dalla abusiva condotta altrui" (Cassazione penale , sez. II, 30 ottobre 2012 n. 42352). 

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