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L'organizzatore o venditore di un pacchetto turistico, secondo quanto stabilito nell'art. 14 del D.Lgs. n. 111 del 1995, emanato in attuazione della Direttiva n. 90/314/CEE ed applicabile ai rapporti sorti anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 206 del 2005 (Codice del Consumo), è tenuto a risarcire qualsiasi danno subito dal consumatore, a causa della fruizione del pacchetto turistico, anche quando la responsabilità sia ascrivibile esclusivamente ad altri prestatori di servizi (come il vettore), salvo il diritto a rivalersi nei confronti di questi ultimi (Cass. civ. Sez. III, 13 novembre 2009, n. 24044).

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