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Il Tribunale di Milano ha precisato che al pedone che attraversi la strada fuori dalle strisce pedonali senza concedere la dovuta precedenza al veicolo sopraggiungente e mal valutando la distanza che da questi lo separava, deve essere riconosciuto un concorso di colpa nella misura di un terzo (Trib. Milano, sez. V civ., 9 agosto 2006, n. 9386).

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