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Ha diritto al risarcimento del danno biologico e morale chi cade per la strada a causa di un difetto nel manto del marciapiede. A rispondere è il Comune in quanto responsabile della custodia delle strade ma qualora vi sia un contratto di manutenzione e sorveglianza con una società esterna, il municipio potrà rivalersi su di essa.  Il caso è quello di una signora di sessantasei anni che mentre passeggiava per una strada di Roma in un pomeriggio di dicembre era inciampata a causa della presenza di una radice d’albero che fuoriusciva dal marciapiede procurandosi delle lesioni. La circostanza è poi risultata provata, osserva il tribunale, oltreché dalla testimonianza del marito della figlia anche dal successivo verbale dei vigili che aveva accertato lo stato dei luoghi. L’area inoltre non era ben illuminata a causa delle folte chiome degli alberi che ostruivano la luce del lampione.   L’estensione delle strade non è più considerata dalla giurisprudenza un fattore che può portare all’esclusione della responsabilità del custode che invece va sempre valutata caso per caso. Secondo la Cassazione (9456/2010), infatti, “la presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia, prevista dall’articolo 2051 del Cc, si applica per i danni subiti dagli utenti demaniali, tra i quali le strade tutte le volte in cui sia possibile, da parte dell’ente proprietario o che abbia la disponibilità o il godimento della res, la custodia intesa come potere di fatto o signoria sul bene medesimo”.   La “esigibilità della custodia” dunque dipenderà dalla natura e dalle caratteristiche del bene, perciò nel caso delle strade dalla loro estensione, dimensione, dai sistemi di assistenza e sicurezza, dalle segnalazioni di pericolo ecc.   Al contrario, prosegue la sentenza, “la responsabilità resta esclusa in presenza di caso fortuito, la cui prova grava sull’ente, per effetto della presunzione iuris tantum”. E ancora non scatta quando l’utente danneggiato abbia tenuto un comportamento colposo tale da interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso.   Il concorso di colpa In questo caso siccome la radice che fuoriusciva dal marciapiede era piuttosto grossa determinando un dosso di 10-20 cm, il giudice ha ravvisato un concorso di colpa al 50% con il danneggiato che “avrebbe potuto evitare l’evento prestando maggiore attenzione alle condizioni dell’asfalto”.    (Tribunale di Roma - Sentenza 26 novembre 2012 n. 22887)

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