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Il veicolo dell’attore, fermo ad uno stop, veniva tamponato da altro veicolo sopraggiungente.  Nonostante la dinamica dello scontro sia stata pacificamente ammessa, il responsabile civile del mezzo provvedeva al ristoro del solo danno materiale, ma non del danno fisico patito.   Il danneggiato decide di citare in giudizio i proprietari del mezzo ed il responsabile civile - per la condanna solidale - avanti il Giudice di Pace avente sede nel luogo della propria residenza.  Si costituiva in giudizio il solo responsabile civile, contestando la competenza territoriale del giudice adito e la non riconducibilità all’evento dei danni fisici lamentati dall’attrice. Con riferimento alla carenza di competenza territoriale, il convenuto fondava la propria eccezione argomentando in merito alla non applicabilità, in caso di responsabilità extracontrattuale, dell’art. 20 c.p.c. nella parte in cui statuisce la competenza del foro in cui l’obbligazione dedotta in giudizio deve essere eseguita; individuava ,quindi, tra i fori alternativamente competenti, soltanto quelli di cui agli articoli 18 e 19 (relativi alla residenza dei proprietari del mezzo ed alla sede legale del R.C.), ovvero quello del luogo in cui l’incidente si è verificato.   Resisteva all’eccezione la difesa attorea con argomentazioni di ordine giurisprudenziale e normativo ed in particolare, con riguardo alle argomentazioni giurisprudenziali che più di altre hanno incontrato l’interesse del Giudice, si è sostenuto che, in caso di fori concorrenti - cioè alternativamente competenti a conoscere di una certa questione - l’attore può scegliere quello ove radicare la causa. L’ordinamento consente dunque all’attore di effettuare un’operazione di selezione e detta scelta è, evidentemente, basata su criteri di opportunità, anche economica, in relazione all’esigenza di contenere i costi derivanti dall’iniziativa processuale che, spesso, la vittima di incidente è costretta ad intraprendere a fronte della refrattarietà dimostrata dal responsabile civile alle richieste di risarcimento bonarie inviate. Ben può l’attore fare riferimento anche all’art. 20 c.p.c. perché questa norma non distingue tra obbligazioni ex contractu ed obbligazioni ex delicto stabilendo che, per le seconde, non valga il criterio dell’individuazione della competenza nel luogo ove l’obbligazione deve essere eseguita. Nello stesso senso si è espressa la Cassazione che insegna come l’art. 20 c.p.c. “si applica a tutte le obbligazioni, da qualunque fonte esse provengano, e quindi anche a quelle di origine extracontrattuale; ne consegue che il convenuto in causa di responsabilità aquilina il quale eccepisca l’incompetenza per territorio, ha l’onere di contestare la competenza del giudice adito con riferimento, tra l’altro, ad entrambe i criteri di collegamento prevista dalla citata norma (quello del forum commissi delicti e quello del forum destinatae solutionis), dovendo, in mancanza, ritenersi la competenza radicata presso il giudice adito per inammissibilità della sollevata eccezione, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità” (ex multis Cass. Ord. 8590/2002; Cass. 6626/2005).  Ciò premesso, la determinazione del luogo in cui l’obbligazione deve essere eseguita ai sensi dell’ art. 20 c.p.c., passa attraverso un’operazione ermeneutica di qualificazione dell’obbligo sorto a seguito del sinistro: trattasi di obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro che, pertanto, deve adempiersi presso il domicilio del creditore al tempo della scadenza ex art. 1182 comma 3 c.c.  In particolare, nell’esaminare la natura del debito dell’assicuratore della R.C. auto, la giurisprudenza di legittimità, ha affermato che: “in materia di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, l’obbligazione diretta dell’assicuratore (o dell’impresa designata alla liquidazione dei danni a carico del Fondo di garanzia per le vittime della Strada) verso il danneggiante ha per oggetto l’indennizzo derivante dal contratto assicurativo; essa, pertanto, anche quando è adempiuta nei confronti diretti del danneggiato ha natura pecuniaria (debito di valuta) e non si trasforma in debito di valore quale è quello del danneggiante assicurato, perché l’iniziativa del danneggiato non ha altro effetto che quello di mutare coattivamente il beneficiario della prestazione dell’assicuratore” (Cass. 10817/2004). Nel caso in esame, l’art. 20 c.p.c. in tema di diritti di obbligazione prevede tra i fori alternativamente competenti, il foro del luogo ove il danno si è verificato e quello del luogo ove l’obbligazione deve essere adempiuta. Trattandosi di obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro, ai sensi dell’art. 1182 comma 3 c.c. l’obbligazione dovrà essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza, vale a dire Novara, dove risiede l’attrice. Trattandosi, dunque, di foro alternativo, il Giudice di pace di Novara è competente in quanto forum destinatae solutionis” (Giudice di Pace Novara, sentenza 30 aprile 2012).

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