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Anche l'intermediario, sulla base del principio di responsabilità solidale, deve essere chiamato a risarcire il danno subito dal risparmiatore nelle ipotesi di comportamento illecito del promotore finanziario.  La lettura congiunta dell’art. 5, comma 4 della L. 2 gennaio 1991, n. 1, dell’art. 23 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 415 nonché dell’art. 31, comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 pone a carico dell'intermediario la responsabilità solidale per gli eventuali danni arrecati a terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.   La responsabilità dell'intermediario presuppone sempre che il fatto illecito del promotore sia legato da un nesso di occasionalità necessaria all'esercizio delle incombenze a lui facenti capo, il che trova fondamento, in primo luogo, nel fatto che l'operato del promotore è uno degli strumenti dei quali l'intermediario si avvale nell'organizzazione della propria impresa, traendone benefici ai quali è ragionevole far corrispondere i rischi e secondariamente, nell'esigenza di offrire una adeguata garanzia ai destinatari delle offerte fuori sede loro rivolte dall'intermediario per il tramite del promotore, posto che, per le caratteristiche di questo genere di offerte, la buona fede dei clienti può più facilmente esserne aggirata.   Sebbene l'intermediario possa sempre provare che vi sia stata una consapevole acquiescenza o addirittura una collusione del cliente alla violazione delle regole di condotta da parte del promotore, si esclude che la mera allegazione del fatto che il cliente abbia consegnato al promotore finanziario somme di denaro con modalità difformi da quelle con cui quest'ultimo sarebbe stato legittimato a riceverle valga, in caso d'indebita appropriazione di dette somme da parte del promotore, ad interrompere il nesso di causalità esistente tra lo svolgimento dell'attività del promotore finanziario medesimo e la consumazione dell'illecito e quindi precluda la possibilità d'invocare la responsabilità solidale dell'intermediario preponente sia che un tal fatto possa essere addotto dall'intermediario come concausa del danno subito dall'investitore in conseguenza dell'illecito consumato dal promotore al fine di ridurre l'ammontare del risarcimento dovuto (Cassazione civile , sez. III, 25 gennaio 2011 n 1741).  

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