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Alcuni risparmiatori hanno convenuto in giudizio la Consob, chiedendone la condanna, a titolo di responsabilità aquiliana ai sensi dell’art. 2043 c.c., per il risarcimento dei danni derivanti dalla perdita totale degli investimenti effettuati su sollecitazione di una società di intermediazione mobiliare.   I risparmiatori deducono che la Consob, al momento del rilascio delle necessarie autorizzazioni alla società, non avesse effettuato diligentemente l’indagine sull’attività prospettata dalla richiedente, omettendo di esercitare i poteri di ispezione e di controllo disciplinati dalla deliberazione Consob del 2 luglio 1991, n. 5386 (Approvazione del regolamento di esecuzione di alcune norme della legge 2 gennaio 1991, n. 1, concernenti le S.I.M. ed altri intermediari mobiliari).    La Corte di Cassazione, nella sentenza in argomento, ha ritenuto che la Consob “non è soltanto organo di vigilanza del mercato dei valori, ma è anche organo di garanzia del risparmio pubblico e privato”;  difatti il provvedimento autorizzatorio rilasciato dalla Consob alle società di intermediazione mobiliare “non è di mero accertamento, ma di discrezionalità vincolata alla valutazione di requisiti sostanziali di affidabilità, onorabilità, trasparenza, di guisa che possono assumere rilievo impeditivo le eventuali irregolarità riscontrate a mezzo di procedura ispettiva ovvero sulla base della incompletezza della documentazione, al punto che ex post potrà disporsi la cancellazione dallo albo S.I.M.”.   Il principio enunciato dalla Suprema Corte in ordine alla responsabilità della Consob per omesso esercizio dei poteri di vigilanza e controllo conferiti dalla legislazione speciale è il seguente: “L’attività della pubblica amministrazione, ed in particolare della Consob, ente pubblico di garanzia di controllo e vigilanza sul mercato dei valori mobiliari e sulla raccolta finanziaria del risparmio, deve svolgersi nei limiti e con l’esercizio dei poteri previsti dalle leggi speciali che la istituiscono, ma anche della norma primaria del neminem laedere, in considerazione dei principi di legalità imparzialità e buona amministrazione dettati dallo art. 97 Cost., in correlazione con l’ art. 47 Cost., prima parte; pertanto la Consob è tenuta a subire le conseguenze stabilite dallo art. 2043 c.c. atteso che tali principi di garanzia si pongono come limiti esterni alla sua attività discrezionale, ancorché il sindacato di questa rimanga precluso al giudice ordinario. L’illecito civile, per la sua struttura, segue le comuni regole del codice civile anche per quanto concerne la ed imputabilità soggettiva, la causalità, lo evento di danno e la sua quantificazione” (in tal senso anche Cass. civ., Sez. Un., 9 marzo 2007, n. 5396).  La Corte afferma che la responsabilità aquiliana della Consob è determinata dal nesso di causalità giuridica tra il danno cagionato ai risparmiatori e le condotte omissive imputabili soggettivamente alla Consob, costituenti inadempimento di un obbligo di garanzia, data la rilevanza costituzionale del risparmio pubblico e privato (Cassazione civile , sez. xx, sentenza 23.03.2011 n° 6681).  

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