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La Corte Cassazione conferma la legittimità del licenziamento per giusta causa, inflitto al direttore di una catena di supermercati, sorpreso, a seguito di controlli “occulti”, a prelevare merce dagli scaffali con scontrini riciclati.   La Suprema Corte ha dunque ritenuto legittimi i controlli posti in essere dai dipendenti di agenzie investigative che operano come normali clienti senza esercitare alcun potere di vigilanza e controllo, in quanto rientra nel potere dell'imprenditore la facoltà di avvalersi di appositi organismi per controllare, anche in maniera occulta, il corretto adempimento delle prestazioni lavorative al fine di accertare mancanze specifiche dei dipendenti.  La Corte di Cassazione ha sottolineato che "le norme poste dagli art. 2 e 3 della legge 300 del 1970 a tutela della libertà e dignità del lavoratore, delimitando la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei suoi interessi, con specifiche attribuzioni nell'ambito dell'azienda, non escludono il potere dell'imprenditore di controllare direttamente o mediante la propria organizzazione gerarchica l'adempimento delle prestazioni lavorative e quindi di accertare mancanze specifiche dei dipendenti, ciò indipendentemente dalle modalità del controllo che può legittimamente avvenire anche occultamente senza che vi ostino né il principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei rapporti, né il divieto di cui all'art. 4 della legge del 1970 riferito esclusivamente all'uso di apparecchiature per il controllo a distanza". Corte di Cassazione, sezione lavoro, 18 novembre 2010, n. 23303

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