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La dichiarazione dei redditi, presentata dal coniuge obbligato a corrispondere l’assegno di divorzio è un mero indizio e può essere ignorata dal giudice nel caso si raggiunga la prova di diverse fonti di reddito.   Secondo la sentenza in esame la dichiarazione dei redditi “attesa la sua funzione tipicamente fiscale, non ha valore vincolante, potendo piuttosto essere valutata discrezionalmente, e quindi disattesa alla luce della altre risultanze probatorie”.    In conclusione, quanto all'entità del contributo ritenuto adeguato al tenore di vita goduto durante la convivenza coniugale e alle capacità economiche dell’obbligato, si devono prendere in considerazione il tipo di attività e di qualificazione professionale del medesimo, la sua collocazione sociale e familiare, le potenzialità connesse all'esercizio di quell'attività, nonché l'entità oggettiva degli immobili di cui egli risultava proprietario e le sue partecipazioni societarie (Cassazione civile, sez. I, 17 febbraio 2011 n. 3905).  

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