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La separazione può essere addebitata al coniuge adulterino per il solo fatto di aver intrattenuto una relazione extraconiugale mancando elementi di prova sul nesso di causalità esistente tra la fine del matrimonio e l’infedeltà?   L’art. 151 del codice civile stabilisce che il giudice, nel pronunciare sentenza di separazione, nel caso ne sia fatta apposita richiesta, indica il coniuge a cui la stessa sia addebitabile per aver violato i doveri che derivano dal matrimonio, tra cui, secondo quanto indicato nell’art. 143, il dovere di fedeltà.  La Corte di Cassazione, nella pronuncia in esame ha risposto al seguente quesito: la relazione extraconiugale tenuta da uno dei due coniuge è di per sé sola sufficiente ad addebitare la separazione al coniuge adultero o è comunque necessario valutare la sussistenza in concreto del nesso di causalità tra l’infedeltà e la fine del matrimonio?   Il Codice Civile prevede all’art. 143. - Diritti e doveri reciproci dei coniugi - Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione.  Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.   Nell’art. 151 - Separazione giudiziale -  La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all’educazione della prole.  Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.  La Cassazione ha ritenuto che se è vero che una relazione extraconiugale di regola si presume come causa efficiente di una situazione di intollerabilità della convivenza, rappresentando violazione particolarmente grave degli obblighi derivanti dal matrimonio, è comunque necessario sempre valutare in concreto l’efficienza causale che questa ha avuto nel determinare i coniugi alla separazione. Certamente tale efficienza causale dovrà escludersi quando l’adulterio si inserisca in un menage familiare già gravemente compromesso, ovvero, come nel caso di specie, nel caso in cui esso sia stato poi successivamente superato dagli stessi coniugi con la ripresa di una serena vita famigliare. In tali ipotesi non potrà certamente considerarsi addebitabile la separazione al coniuge adultero, se non ricorrono altri fatti lesivi dei doveri matrimoniali (Cass. Civ., sez. I, 17.12.2010, n. 25560).

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